Regolamento dell'Istituto

 
 

 

Art. 1

 

Il Regolamento d'Istituto disciplina la vita interna della scuola.
Istituzioni, Personale, Genitori, Alunni, sono protagonisti responsabili dell’attuazione del mondo scolastico e del suo regolare funzionamento attraverso una gestione partecipata della scuola, nell’ambito degli organi e delle procedure competenti, previste dalla legge e dal presente regolamento.
I loro comportamenti saranno tesi a favorire la ampia realizzazione degli standard generali del servizio.

 

Titolo I

Art. 2 – Riconoscimento

 

Per il riconoscimento del personale della scuola può essere richiesto l’uso di un documento di riconoscimento, completo di foto, nome, cognome e posizione.
Le modalità operative vengono stabilite dal Consiglio d' Istituto.

 

Art. 3- Frequenza

 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria.

Le lezioni si svolgono:

a) in un turno antimeridiano per i corsi diurni ed hanno inizio alle ore 8,20 salvo diverso avviso degli Organi Collegiali;

 b) in un turno pomeridiano, per i corsi serali, ed hanno inizio alle ore 17,15.                                     

Quindici minuti prima dell’inizio delle lezioni è consentito l’ingresso in Istituto.

 

Art. 4 – Ritardo degli alunni

 

Dopo l’orario stabilito dell’inizio delle lezioni (ore 8,20 corsi diurni; ore 17,15 corsi serali ), non è consentito l’ingresso a scuola.
Eventuali ritardi per causa di forza maggiore o eccezionali condizioni saranno vagliati dal docente della prima ora, che rimetterà alla presidenza i discenti, abitualmente, ritardatari. 
L’alunno è tenuto a giustificare il ritardo il giorno successivo col docente della prima ora utilizzando l’apposito libretto o non verrà ammesso alle lezioni. 
Dopo il terzo ritardo è necessaria la  presenza del genitore o di chi ne fa le veci.
Nessun permesso viene effettuato con l' inizio della seconda ora.

 

Art. 5 – Permessi e uscita anticipata

 

Non è consentita l’uscita anticipata se non per malesseri improvvisi o per gravi motivi sorti dopo l’ingresso a scuola.
Il permesso viene rilasciato dal Preside o suo delegato solo in presenza di un suo genitore dell’alunno/a o di chi ne fa le veci, previo parere favorevole rassegnato dal docente dell' ora richiesta.
In presenza di necessità per malore, si richiederà l’intervento del pronto soccorso.
Per i maggiorenni, eventuali uscite non dovute a malessere, potranno essere richieste con relativa documentazione.

 

Art. 6 – Giustificazioni delle assenze

Il libretto di giustificazione, ritirato all’inizio dell’anno, va consegnato esclusivamente al genitore o/a chi ne fa le veci, anche nel caso del maggiorenne, che apporrà la propria firma congiuntamente a quella del genitore.
Le assenze segnate sul libretto, vanno giustificate col docente della prima ora.
Dopo il quinto giorno di assenza consecutiva (compresi i giorni festivi intermedi) sarà necessario allegare il relativo certificato medico.
Ogni cinque giustificazioni, l' alunno dovrà venire accompagnato dal genitore o chi ne fa le veci. 
Scioperi o assenze collettive vengono considerate assenze ingiustificate.
E’ necessaria, o comunque, la notifica da parte del genitore sul libretto con la dicitura "astensione arbitraria".
L’alunno, che falsifichi le firme del genitore, incorre in infrazione disciplinare oltre all’eventuale responsabilità penale. Le date dei giorni non devono presentare correzioni, aggiunte o abrasioni di sorta. Il libretto, personalizzato dalla foto e un numero di codice progressivo, viene custodito dai genitori.
L’eventuale smarrimento di tale libretto va immediatamente segnalato alla Presidenza per iscritto. Coloro che "dimenticano" la giustificazione per due giorni consecutivi non vengono ammessi in classe. E rientrano solo accompagnati dal genitore o da chi ne fa le veci.

 

Art. 7 Uscita dalle aule durante le ore di lezione

 

Non è consentito agli alunni allontanarsi dalle aule durante la prima ora di lezione. Nelle altre ore è consentito solo a chi ne avesse effettivo bisogno e solo per il tempo strettamente necessario.
E’ vietato intrattenersi nei corridoi, nei bagni e al bar durante le ore di lezione.

 

Art. 8 - Intervallo e vigilanza

 

Negli ultimi cinque minuti della terza ora e i primi cinque della quarta ora sono concessi dieci minuti di intervallo durante i quali gli alunni potranno intrattenersi nei corridoi e nel bar.
Gli insegnanti in servizio vigileranno sul comportamento degli alunni.
E’ compito, altresì, del personale ausiliario vigilare sugli alunni fuori dall’aula, durante le lezioni.

 

Art. 9 - Posteggio delle motorette

 

Non è consentito agli alunni forniti di motoretta posteggiare il loro mezzo all’interno dell’Istituto.
E’ severamente proibito lasciare le motorette davanti l’ingresso in posizione tale da impedire il regolare accesso alla scuola.
In difetto verrà richiesta la rimozione da parte dei vigili urbani, con addebito al rispettivo proprietario.
Sarà compito della Presidenza e del Consiglio d’Istituto attivare l’adozione di eventuali provvedimenti relativi.

 

Art. 10 – Comportamento degli alunni

 

L’ingresso, lo spostamento nei corridoi durante le lezioni e l’uscita degli alunni avvengono nel massimo ordine e contegno responsabile.
Il massimo rispetto è dovuto alla propria persona, a quella degli altri, alle strutture e alle suppellettile scolastica.
Gli alunni sono tenuti a custodire e a consegnare in perfetto stato quanto loro affidato dalla scuola per l’espletamento delle attività sportive, dei laboratori, delle attrezzature e macchine tecnico-didattiche.
I danni arrecati al materiale scolastico e didattico sono addebitati ai singoli responsabili.
Ove non venisse identificato, l’autore, i danni saranno addebitati solidamente all’intera classe che ha utilizzato le apparecchiature per ultima.
Tali infrazioni sono per altro soggette a provvedimenti disciplinari.

 

Art. 11 – Laboratori

Gli alunni che si recano nei laboratori di cui la scuola è attrezzata, devono occupare il posto loro assegnato e sono responsabili dello stesso. Qualsiasi danno riscontrato al momento dell’accesso al proprio posto va immediatamente segnalato al docente dell’ora. Nel caso in cui ciò non avvenga, la responsabilità del danno ricadrà sullo stesso. Gli insegnanti sono obbligati a compilare il quadro della disposizione degli alunni e a depositarlo in presidenza.
I docenti, coordinatori dei vari laboratori devono relazionare mensilmente in appositi verbali sulle condizione del materiale nonché sull’uso dei laboratori loro assegnato.
Le relazioni vanno trasmesse alla Presidenza, al Consiglio d’Istituto per gli opportuni preventivi di spesa.

 

Art. 12 - Palestra

Gli alunni che svolgono lezioni di Educazione Fisica devono venire a scuola in tuta e con le scarpette di ginnastica.
Al suono della campana, lasceranno l’aula e, in perfetto ordine, senza dispersioni e rapidamente si recheranno in palestra o nel cortile, secondo direttive dei docenti di Educazione Fisica.
E’ assolutamente vietato usare attrezzi senza l’autorizzazione e l’assistenza del docente
Gli esoneri sono previsti soltanto per le esercitazioni pratiche e previa relative documentazione.
Non sono previsti esoneri dalle lezioni teoriche.
Pertanto gli alunni con esonero hanno l’obbligo della presenza durante l’ora di lezione di Educazione Fisica.
Eventuali infrazioni saranno soggetti a provvedimenti disciplinari.

 

Art. 13 – Biblioteca

 
E’ consentito consultare libri e opere presso la biblioteca scolastica nella sala dei professori su autorizzazione del docente responsabile.
I testi presi a prestito vengono segnati su una scheda recante tutti i dati dell’alunno (dati personali, telefono, indirizzo, classe e nominativo del rispettivo docente di lettere).
Entro e non oltre quindici giorni dalla data del prestito, gli stessi vanno restituiti in perfetto stato.
Eventuali danni o perdite saranno addebitati.

 

Art. 14 – Divieto di fumo

Con il DPCM 14/12/1995 Gazzetta Ufficiale del 15/01/1996, si prescrive il divieto di fumo nei locali della Pubblica Amministrazione, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sanzionando le eventuali infrazioni, già previste dalla L. 11/11/1975 N. 584.

 

Art. 15 - Piano di evacuazione

 

Il piano di evacuazione dei locali scolastici, già, predisposto dalla apposita commissione ed inserito nel manuale relativo alle informazioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.   Prevede le seguenti importanti informazioni:                                                                                             

a) Restare calmi e non disperdersi.

b) Se impossibilitati ad effettuare il piano di evacuazione, ripararsi sotto il banchi e, possibilmente, vicino ai muri portanti.

c)  Non scendere le scale di corsa.

d)  Aiutare coloro che sono in difficoltà trasmettendo loro la dovuta serenità.

e)  Abbandonare in aula la cartella, i libri e ogni altra cosa che potrebbe essere di ostacolo alla          rapida evacuazione, anche perché la vita ha un valore più alto. 

f)   In ogni corridoio ed in ogni aula sono segnate apposite piantine i percorsi da fare per raggiungere le uscite di emergenza.

g)  L' evacuazione dei locali avviene al suono prolungato della campana elettrica o di campana manuale a strappo. 

h)  I punti di raccolta, già previsti, dal piano di evacuazione comunale per gli alunni dell' Istituto restano fissati presso il Foro Siracusano.

Gli alunni partecipano a prove pratiche per imparare un ordinata eventuale evacuazione immediata dei locali.                      

      

Titolo II

ASSEMBLEE DEGLI ALUNNI

Art. 16 – Assemblea mensile d’Istituto e di classe

E’ consentito lo svolgimento di un’assemblea d’Istituto e una di classe al mese; la prima delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore.
La richiesta dell’assemblea deve essere presentata almeno cinque giorni prima al preside o suo delegato.
Essa deve contenere l’ordine del giorno, la data e le ore di svolgimento, la firma dei rappresentanti di classe, oltre le firme dei docenti interessati nelle cui ore essa avrà luogo.
L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico.
L’assemblea mensile non può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali, e per delibera del consiglio d’Istituto.
Alle assemblee d’Istituto svolte durante l’orario delle lezioni, e di un numero superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno.
Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto.
Le assemblee devono svolgersi nel massimo ordine e nel rispetto della libertà altrui; in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento, le stesse possono essere sospese.
A cura dei responsabili delle assemblee va redatto apposito verbale da cui devono risultare gli alunni assenti ed il contenuto sommario della discussione e va consegnato al Preside o suo delegato.
Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.
Alle assemblee possono assistere, oltre al preside o suo delegato, i docenti che lo desiderino.
Non è consentita l’uscita degli alunni se non al termine dell’assemblea.
I rappresentanti d’Istituto stilano un verbale degli aggiornamenti svolti, copia del quale va consegnata al preside o suo delegato.
Gli stessi rappresentanti sono responsabili del corretto comportamento degli alunni.

 

Art. 17 – Comitato degli alunni

Il comitato degli studenti dell’Istituto è costituito dai rappresentanti degli alunni eletti in seno al Consiglio d’Istituto e nei Consigli di classe e sarà convocato dalla Presidenza su specifici argomenti.

 

Titolo III

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Art. 18 – Ricevimento dei Docenti

I singoli docenti attivano il rapporto con le famiglie attraverso colloqui settimanali.
Dopo l’entrata in vigore dell’orario definitivo delle lezioni, verrà affisso all’albo dell’Istituto l’orario settimanale di ricevimento dei docenti.
Esso si chiuderà, improrogabilmente, un mese prima della fine delle lezioni.
Saranno anche stabiliti dal Collegio dei docenti ricevimenti pomeridiani.

 

Art. 19 – Comitato dei genitori

 

Il comitato dei genitori dell’Istituto è costituito dai rappresentanti dei genitori eletti in seno al Consiglio d’Istituto e nei Consigli di classe e sarà convocato dalla Presidenza su specifici argomenti inerenti l’attività scolastica.

 

Art. 20 – Assemblea di classe dei genitori

 

Le assemblee di classe dei genitori saranno convocate dalla Presidenza su specifici argomenti.

 

 

Titolo IV  

    Diritti e doveri della Comunità scolastica

 

La scuola é luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l' occupazione delle conoscenze, lo sviluppo della coscienza critica ed il rispetto delle regole. 

 

Art. 21 - Diritti

 

1) Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l' orientamento, l' identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell' apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un' adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2) La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3) Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4) Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti  scolastici e i docenti,con le modalità previste dal regolamento d' Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obbiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5) Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull' organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

6) Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7) Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative svolte all' accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8) La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

    a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di qualità;

    b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente aggiunte dagli studenti e dalle loro associazioni;  

    c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché  per la        prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

    d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;

    e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

    f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

  9) La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea, a livello di classe, di corso e di Istituto.

10) I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all' interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

 

Art. 22 - Doveri

 

  1) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

  2) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

  3) Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui a all' articolo 1.

  4) Gli studenti sono tenuti  ad osservare le disposizioni organizzative e di  sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli Istituti.

  5) Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici ed a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Eventuali danni arrecati ai beni di cui sopra saranno addebitati ai genitori degli alunni responsabili.

  6) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

  7) Gli studenti devono porre la massima attenzione possibile nei due momenti tipici delle varie discipline: a) quando gli insegnanti interrogano; b) quando essi spiegano.

  8) E' dovere di ogni alunno avere il massimo impegno possibile nell' attenzione, nell' interesse, nella partecipazione, nella pulizia personale e nell' abbigliamento, nell' aiuto ai compagni da dare spontaneamente anche se non espressamente richiesto - nel rispetto degli orari e del buon nome dell'istituto.

 

Art. 23 - Disciplina

 

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono a rafforzare il senso di responsabilità ed il ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

- La responsabilità disciplinare é  personale, ma la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell' altrui personalità non può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente.

- Le sanzioni  sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate, al principio della riparazione del danno, tenendo conto della situazione personale dello studente. Allo stesso può essere offerta la possibilità di conversione in attività in favore della comunità scolastica.

 

Art. 24 - Le sanzioni

 

Agli alunni che manchino ai doveri scolastici ed offendano la disciplina, il decoro, la morale, sono inflitte secondo la gravità, le seguenti sanzioni disciplinari:

1) richiamo verbale da parte dell' insegnante.

2) avvertimento scritto da parte dell' insegnante.

3) diffida semplice da parte del Dirigente Scolastico.

4) diffida con comunicazione scritta alla famiglia da parte della scuola.

5) sospensione temporanea dalle residue lezioni del giorno da parte del Dirigente Scolastico.

6) temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per gravi e reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a 15gg..

Lo stesso provvedimento può essere disposto, anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, dall' Organo Collegiale composto dal Dirigente Scolastico e da N. 2 collaboratori. Nei casi in cui l' autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obbiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica, allo studente é consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

 

Art. 25 - Impugnazioni

 

Il dirigente scolastico decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti e da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni del presente regolamento, previo parere vincolante dell' organo di garanzia composto, per la scuola secondaria superiore, da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente.

Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) é ammesso ricorso da parte degli studenti e dei genitori dei minorenni, entro 15gg. dalla comunicazione della loro irrogazione all' Organo di Garanzia, previsto dal successivo art. 26.

 

Art. 26 - Organo di Garanzia

 

L' organo di Garanzia di cui al precedente art. 25 del presente regolamento è composto da 6 membri così indicati:

1) Dirigente Scolastico o un suo delegato che lo presiede;

2) N. 2 docenti designati dai componenti eletti nel Consiglio d' Istituto;

3) Da un genitore designato dalla stessa componente del Consiglio d' Istituto;

4) Da  N. 2 alunni designati dalla componente degli eletti nel Consiglio d' Istituto.

Gli stessi possono essere scelti, anche, al di fuori della componente che li elegge.

Il superiore Organo ha validità triennale e scade con il rinnovo del Consiglio d' Istituto.

Per quanto, non espressamente, previsto valgano le disposizioni dettate dal D.P.R. 24/06/1998 N. 249